4eb1ca_37085df7ca074851bdf884d0c0b5fffc_mv2PARTNER – Con la circolare n. 2/2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti interpretativi sul contenuto, nonché sulle modalità di adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza, che la legge 124/2017 (legge annuale per la concorrenza) ha posto a carico anche degli Enti del Terzo Settore, relativi alle erogazioni pubbliche ricevute dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Dopo una serie di indicazioni contrastanti, il Consiglio di Stato, con proprio parere n. 1449/2018 ha definitivamente stabilito che il primo termine, entro il quale dovranno essere adempiuti tali obblighi, scadrà, appunto, il prossimo 28 febbraio 2019

Dette previsioni sono poste in capo sia alle imprese che alle Associazioni, Fondazioni e Onlus. Le prime (tra le quali si dovranno ritenere anche le Imprese Sociali e le Società di capitali e Cooperative – Sportive Dilettantistiche) assolveranno all’obbligo attraverso l’inserimento di dette informazioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio, mentre le Associazioni dovranno pubblicare, sui propri siti o portali, i dati relativi a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiore a € 10.000,00”.

Il Ministero chiarisce che i destinatari della circolare in esame sono gli Enti del Terzo Settore ma si ritiene che i suoi contenuti debbano e possano essere applicati anche alle Associazioni che non ne fanno parte, ivi comprese le sportive.

 Viene chiarito che le amministrazioni preposte alla verifica del corretto adempimento all’obbligo in esame siano proprio quelle che hanno elargito in fondi o benefici oggetto di comunicazione. Si conferma che la disciplina è applicabile a partire dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018. In merito alla sanzione prevista in caso di mancato rispetto di tale obbligo, ossia la restituzione del contributo erogato, viene indicato, richiamando il citato parere del Consiglio di Stato, che essa è applicabile solo alle imprese. Sembrerebbe, pertanto, che l’adempimento posto in capo agli Enti del Terzo Settore e alle Associazioniin genere, ivi compresi quelli sportivi, non preveda alcuna sanzione.

 Le informazioni di cui di dovrà dare notizia sono:

1 – denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente

2 – denominazione del soggetto erogante

3 – somma incassataper ogni singolo rapporto giuridico sottostante

4 – data di incasso

5 – causale.

 Le informazioni dovranno essere riportate sul sito internet; viene indicato che l’obbligo di pubblicazione si intende rispettato “anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina facebook dell’ente medesimo” o attraverso il sito internet della rete associativa alla quale l’Ente del Terzo Settore aderisce, applicandosi pertanto le modalità di adempimento dell’obbligo di pubblicazione dei compensi corrisposti dagli Enti del Terzo Settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, previsto dall’articolo 14, comma 2 del codice del Terzo Settore (ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui).

Per maggiori informazioni visitate il sito del CSVAA